La punibilità quale quarto elemento del reato e la cd. Giustizia riparativa: una introduzione con riferimento alle recenti riforme italiane
Resumo
Nel codice penale italiano è presente l’istituto della condizione oggettiva di punibilità (art. 44) (c.o.p.), in assenza della quale, cioè dell’evento che la integra, un fatto di reato [1], antigiuridico e colpevole non è punibile. Si evidenzia, pertanto, uno stacco tra la sussistenza degli elementi tradizionali della teoria del reato: fatto, antigiuridicità e colpevolezza e il dispiegarsi della relativa punibilità, che in tal caso è determinata dalla presenza di ulteriori elementi, mentre in altre previsioni può essere esclusa per la presenza o l’intervento, anche sopravvenuto al perfezionamento del reato, di ulteriori fattori. Dunque, nel codice penale hanno preciso riconoscimento e autonomia istituti attinenti alla sola punibilità, seppure della espressione si faccia un uso alquanto disomogeneo. Riconoscimento di cui occorre verificare ampiezza e rilevanza