La punibilità quale quarto elemento del reato e la cd. Giustizia riparativa: una introduzione con riferimento alle recenti riforme italiane

Autores

  • Giovanni Cocco

Resumo

Nel codice penale italiano è presente l’istituto della condizione oggettiva di punibilità (art. 44) (c.o.p.), in assenza della quale, cioè dell’evento che la integra, un fatto di reato [1], antigiuridico e colpevole non è punibile. Si evidenzia, pertanto, uno stacco tra la sussistenza degli elementi tradizionali della teoria del reato: fatto, antigiuridicità e colpevolezza e il dispiegarsi della relativa punibilità, che in tal caso è determinata dalla presenza di ulteriori elementi, mentre in altre previsioni può essere esclusa per la presenza o l’intervento, anche sopravvenuto al perfezionamento del reato, di ulteriori fattori. Dunque, nel codice penale hanno preciso riconoscimento e autonomia istituti attinenti alla sola punibilità, seppure della espressione si faccia un uso alquanto disomogeneo. Riconoscimento di cui occorre verificare ampiezza e rilevanza

 

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Publicado

2023-10-09

Como Citar

Cocco, G. . (2023). La punibilità quale quarto elemento del reato e la cd. Giustizia riparativa: una introduzione con riferimento alle recenti riforme italiane. Revista Científica Do CPJM, 2(08), 62–82. Recuperado de https://rcpjm.emnuvens.com.br/revista/article/view/241